Art. 1.

      1. All'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altre regioni, la richiesta di referendum è corredata dalle deliberazioni dei consigli provinciali o dei consigli comunali, rispettivamente, delle province o dei comuni di cui si propone il distacco».